Riforma Monti – Prodotti Finanziari – Imposta di Bollo (1/3)


A partire dal 01/01/2012 le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari sono assoggettate ad un’imposta di bollo annua che:

  • per il 2012 è stata pari all’1 per mille (con un limite massimo annuale pari a 1.200 €)
  • a partire dal 2013 è pari all’1,5 per mille (con un limite massimo annuale di 4.500 €, ma per i soli soggetti diversi da persone fisiche)
  • I prodotti finanziari assoggettabili a tassazione sono i valori mobiliari (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.), gestioni individuali di portafoglio, quote di OICR, strumenti finanziari derivati sia quotati o meno, anche non soggetti ad obbligo di deposito.
  • La base imponibile è data dal valore di mercato così come riportato nella comunicazione stessa alla fine del periodo rendicontato o, in mancanza, al 31 dicembre di ogni anno. In assenza di un valore di mercato si considera il valore nominale o di rimborso; in mancanza dei predetti valori, si assume il costo di acquisto come desumibile dalle evidenze dell’intermediario.
  • Sono oggetto di tassazione anche i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da Certificati di deposito. Conto Italiano di Deposito, quindi, è assoggettato all’imposta di bollo proporzionale (per il 2012, 0,10% annuo con un “tetto” massimo, riferito a tutti i prodotti finanziari riconducibili al medesimo cliente, pari a 1.200 € mentre, a decorrere dal 2013, 0,15%). Per tale prodotto l’imposta di bollo viene calcolata sul valore nominale del conto deposito (ossia su quanto originariamente versato dal cliente) e rapportata al periodo di durata dello stesso. Questo criterio viene applicato sia nell’ipotesi in cui il rapporto risulti in essere alla data del 31 dicembre, sia nell’ipotesi di estinzione.