Chi è il promotore finanziario
La figura del promotore finanziario, introdotta nell’ordinamento giuridico italiano dall’art. 5 della Legge 2 gennaio 1991, n. 1, è attualmente definita dall’art. 31 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e successive modifiche, secondo il quale “è promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE , esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L’attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto”. Il promotore finanziario, dunque, è l’unico operatore dell’industria del risparmio abilitato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze del soggetto abilitato per cui opera (SIM, SGR, banche).
L’attività svolta dai promotori finanziari è presidiata da puntuali regole di comportamento che si sostanziano in obblighi per gli stessi e in garanzia per i risparmiatori che con loro entrano in contatto. Ne risulta un quadro di regole precettive finalizzate a tutelare il risparmio, posto sotto l’egida normativa di rango costituzionale dall’articolo 47 della Costituzione. Alle regole di salvaguardia occorre guardare nella prospettiva dei principi fondamentali della trasparenza, diligenza e correttezza comportamentali, che si traducono nella riservatezza dei dati acquisiti dai clienti, nell’impiego delle proprie strutture organizzative e professionali e del proprio set di informazioni per poter rispondere ad ogni esigenza informativa dell’investitore.
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