Il Trust – Cenni Generali


Il Trust è un Istituto di origine anglosassone che permette di conferire una parte o tutto il patrimonio di una persona per uno scopo ben preciso.

Ai sensi dell’art.2 della Convenzione dell’Aja, con il Trust un soggetto detto Disponente trasferisce ad un altro soggetto detto Trustee o Fiduciario beni mobili, immobili o mobili registrati, affinchè li gestisca nell’interesse di un terzo beneficiario o per un fine specifico secondo quanto disposto dal Disponente nell’atto costitutivo del Trust stesso. Può sussistere la figura del Guardiano con funzioni di controllo e supervisione nei confonti dell’operato del Trustee. L’atto costitutivo indica i beneficiari, gli elementi caratterizzanti e l’eventuale durata.

 

Il Disponente o “Settlor” può essere sia una persona fisica che giuridica e che può rappresentare un costituente puro nel caso in cui sia legittimato a conferire un patrimonio in un Trust pur non avendone la titolarità , oppure essere un disponente a tutti gli effetti nel caso opposto.

Al disponente è riconosciuta un ampia autonomia nel disporre le condizioni che regoleranno la vita del Trust stesso, potendo anche non staccarsi totalmente dalla propietà dei bene conferiti mediante diverse strategie:

 

  1. Nominandosi come Guardiano o Trustee dei propi beni.
  2. Prevedendo nell’atto cosistutivo che egli possa modificare il trust
  3. Trasferendo al Trustee la nuda propietà e riservandosene l’usufrutto.

 

 

Il Trustee , detiene la propietà dei beni conferitegli dal Disponente a proprio nome ma li amministra nell’interesse di terzi beneficiari o per un determinato scopo , secondo i limiti e disposizioni impartite dal Disponente tramite l’atto costitutivo. Esso può essere una persona fisica o giuridica e la sua nomina ha natura di negozio dichiarativo, frutto cioè di una volonta espressamente dichiarata.

Il Trustee è incaricato dell’amministrazione dei beni trasferitegli , è sottoposto all’obbligo di operare secondo le regole del Trust stesso, di attenersi alle disposizioni di legge e di rendicontare periodicamente , secondo quanto stabilito dall’art.2 della Convensione dell’Aja, i soggetti cui spetta una certa forma di controllo sul suo operato: guardiano e beneficiari. Il rendiconto, opportunamente redatto dal Trustee, viene inserito nel “Libro del registro degli eventi”, in caso contrario potrebbe incorrere in azioni di responsabilità per mala gestio.

 

Il Guardiano , nominabile all’atto di istituzione del Trust, è un soggetto che deve controllare l’operato del tustee e che abbia diritto di veto in merito a determinate decisioni prese dal trustee. L’operato del guardiano può essere svolto anche da più soggetti, in tal caso si parlerebbe di collegio.

Le funzioni principali che svolge il guardiano sono quelle strettamente correlate alla tutela dei beneficiari del Trust e dei loro diritti che se lesi potrebbero indurre un azione di revoca del trustee.

 

I Beneficiari , sono nominati anch’essi al momento dell’istituzione del Trust e sono i destinatari delle attività e dei benefici derivanti dal negozio, essendo i titolari di un diritto nei confronti del trustee. I beneficiari non hanno diritto di propietà sui beni oggetto del trust, in quanto come sappiamo questo fa capo direttamente al trustee ma solo fruitori dei benefici del trust stesso.

Durante la vita del trust, i beneficiari possono essere sostituiti, eliminati o aggiunti secondo la volontà del disponente.