Riforma Monti – Prodotti Finanziari – Imposta di bollo (2/3)


  • Inoltre, rientrano nel perimetro di imposizione anche le polizze assicurative di tipo Unit Linked, Index Linked e di capitalizzazione e multiramo relativamente alla sola componente investita in Unit. In questo caso obbligata ad applicare l’imposta è di regola la compagnia assicurativa al momento del riscatto o rimborso. Si sottolinea che, nel caso di polizze AMAV, la compagnia applica l’imposta di bollo tenendo conto del codice fiscale del cliente e che, in occasione della prima liquidazione utile di polizza (scadenza contrattuale, riscatto totale, sinistro per decesso dell’Assicurato), la compagnia addebiterà l’intero ammontare dell’imposta imputabile sino a tale data al codice fiscale del cliente.
  • Per quanto riguarda le gestioni individuali di portafoglio, la base imponibile comprende l’intero valore della gestione individuale, compresa l’eventuale liquidità non investita. Per i contratti derivati, eventuali valori negativi non assumono rilevanza.
  • In caso di rendicontazioni periodiche infrannuali, l’imposta è rapportata al periodo rendicontato. Il conteggio è effettuato per giorni, con riferimento all’anno civile, con arrotondamento a 0,10 € (per difetto o per eccesso a seconda che sia di importo superiore o inferiore a 0,05 €). Qualora il tributo dovuto sulla singola rendicontazione sia di importo inferiore a 1 €, l’imposta da applicare deve essere comunque pari a tale importo (1 €).
  • Non è prevista alcuna soglia di esenzione. L’imposta sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari è dovuta nella misura minima di 34,20 € annuali, riferito all’ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dal cliente presso la medesima banca e ragguagliato al periodo di durata del rapporto intrattenuto con il cliente.